(art. 3, comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), 1), m), n), o), p), q) ed r) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)
Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2, della L.R. 10.8.2016 n. 16 possono essere realizzate:
1. Le opere interne alle costruzioni senza alterazione della sagoma, delle superfici e del numero delle unita immobiliari (lett.b);
2. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (lett. d);
3. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati (lett. e);
4. gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 28/2011 (lett. f);
5. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (lett. g);
6. gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti (lett. h);
7. l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi (lett. i);
8. la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g) e di quelle di cui alla lettera n dello stesso articolo 3, comma 2) (lett. I);
9. la realizzazione di strade interpoderali (lett. m);
10. la realizzazione di nuove opere murane di recinzione con altezza max mt. 1,70 (lett. n) e le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza max mt. 1,70 (lett. q);
11. la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici (lett. o);
12. le cisterne e le opere interrate (lett. p);
13. le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977 (lett. r).